Descrizione
Ai sensi della DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 e secondo quanto previsto dall’art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006, la combustione dei materiali vegetali è vietata nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 aprile e tra il 1° luglio e il 31 agosto (art.10, co. 1,2 e 3 del DL n.69 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n.103) dell’anno successivo nei comuni delle zone in cui è suddiviso il territorio regionale ai fini della qualità dell’aria denominate: it0118, it0119, it0120, di cui all’allegato i della DGR n. 24-903 del 30 dicembre 2019.
Il comune di Carema ricade nella zona “collina” con il codice it0120, pertanto, durante il periodo sopramenzionato, è vietato bruciare qualsiasi materiale vegetale, sia erbaceo che arboreo (ad esempio erba, foglie, stralci, ramaglie, ecc.), anche in piccoli cumuli e/o al di fuori dell’ambito agricolo professionale (es. orti e giardini privati).
Non è altresì applicabile da parte dei Sindaci alcuna deroga temporanea al divieto.
Il comune di Carema ricade nella zona “collina” con il codice it0120, pertanto, durante il periodo sopramenzionato, è vietato bruciare qualsiasi materiale vegetale, sia erbaceo che arboreo (ad esempio erba, foglie, stralci, ramaglie, ecc.), anche in piccoli cumuli e/o al di fuori dell’ambito agricolo professionale (es. orti e giardini privati).
Non è altresì applicabile da parte dei Sindaci alcuna deroga temporanea al divieto.
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Dèrniere modification: 04/11/2025 16:28:05