Se l’amministrazione procedente non valuta negativamente l’istanza trasmette alla Soprintendenza, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.
Il Soprintendente comunica il parere vincolante entro il termine tassativo di 20 giorni dalla data di ricezione della proposta all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
In caso di valutazione negativa da parte dell’amministrazione procedente o di parere negativo da parte del Soprintendente, si procede secondo disposti di cui all’art. 11 commi 6 e 7 del D.P.R. 31/2017.